giovedì 14 giugno 2012

"Mazzata" della Cassazione: incriminazione per estorsione più facile per i parcheggiatori abusivi.


Un tema che tiene banco in questo periodo e che molto fa discutere in città è sicuramente quello dei parcheggiatori abusivi, una vera piaga sociale che va sempre più accentuandosi specie nel weekend e fuori i locali della movida notturna. Richieste esose, petulanti e molto spesso accompagnate da atteggiamenti intimidatori, tanto che il sindaco di Pozzuoli Enzo Figliolia ha dichiarato senza mezzi termini che questi personaggi possono anche essere sentinelle della camorra. I rimasugli della "balorderia" puteolana.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 21942 del 7 giugno 2012 è finalmente intervenuta a gamba tesa sul tema abbassando la soglia di configurazione del reato di estorsione a carico di tali soggetti ritenendo che la minaccia, quale elemento base ed integrativo del reato citato, debba ritenersi sussistente persino se tale forma sia  in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui questa opera. Dunque anche se la velata costrizione e/o pretesa  riguardi una modica somma di denaro al fine di "custodire" il veicolo.
Non è più necessario che vi sia la palese e manifesta minaccia attraverso forme esplicite, la Cassazione ha stabilito che la minaccia può estrinsecarsi anche mediante altre forme che possono essere più o meno implicite ed attenuate. E' da tenere in considerazione soprattutto la percezione soggettiva della persona offesa  la quale potrebbe essere intimorita per mezzo delle condizioni ambientali in cui il fatto avviene e per mezzo della personalità di chi agisce: la moltitudine di tali soggetti non sono certo "teneri" o discreti nelle loro richieste. Molti si presentano già con atteggiamento e fare prorompente ed invadente oltre che volgare, tale circostanza, anche da sola, potrebbe ingenerare nel soggetto passivo (nell'automobilista o chi per esso che intende parcheggiare) un certo grado di coazione della propria volontà per la quale si è "tenuti" a pagare.
Non è peregrina l'ipotesi che tali soggetti possano essere passibili anche di una contestazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 7 l. 203/91), in quanto tali comportamenti vessatori degli automobilisti possono e sono spesso accompagnati da atteggiamenti anche "estetici" da camorrista.
Sembra che la Corte di Cassazione abbia voluto dare una forte e decisa sferzata a tale fenomeno o quantomeno abbia voluto suggerire una corretta qualificazione giuridica di tali fatti all'autorità giudiziaria e dunque alle modalità di indagine delle forze dell'ordine.

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